DAL 26 APRILE E PIENAMENTE OPERATIVO
IL TESTO UNICO DELL'APPRENDISTATO
. D.Lgs 14 settembre 2011, n. 167
Il D.Lgs 14 settembre 2011, n. 167, "Testo unico dellfapprendistato",
entrato in vigore il 25 ottobre 2011, ha previsto un periodo
transitorio della durata di sei mesi durante il quale, in attesa dei
necessari provvedimenti attuativi di fonte regionale e di fonte
contrattuale, rimane valida la gvecchiah disciplina. Il periodo
transitorio va dal 25 ottobre 2011 al 25 aprile 2012, pertanto dal 26
aprile 2012 le vecchie norme in materia di apprendistato sono
espressamente abrogate e trovano integrale applicazione le nuove
disposizioni.
Il D.Lgs 14 settembre 2011, n. 167, gTesto unico dellfapprendistatoh attua la delega
conferita al Governo dallfarticolo 1, comma 30, Legge n. 247 del 24 dicembre 2007 e
dallfarticolo 46 della Legge n. 183/2010 (Collegato Lavoro). Il nuovo Testo Unico
persegue i seguenti obiettivi:
. rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva;
. definire gli standard nazionali dei profili professionali e dei percorsi formativi,
anche al fine di agevolare la mobilita territoriale degli apprendisti;
. introdurre meccanismi di applicazione uniforme ed immediata della forma
professionalizzante;
. assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato;
. individuare tale forma di contratto quale canale privilegiato per lfingresso dei
giovani nel mercato del lavoro.
Il nuovo Testo unico dellfapprendistato, e entrato in vigore il 25 ottobre 2011.
Lfarticolo 7, comma 7, del D.Lgs n. 167/2011 ha previsto un periodo transitorio della
durata di sei mesi durante il quale, in attesa dei necessari provvedimenti attuativi di
fonte regionale e di fonte contrattuale, rimane valida la gvecchiah disciplina.
Il periodo transitorio va dal 25 ottobre 2011 al 25 aprile 2012, pertanto dal
26 aprile 2012 le vecchie norme in materia di apprendistato sono
espressamente abrogate e trovano integrale applicazione le nuove
disposizioni, contenute nel D.Lgs n. 167/2011.
Infatti, lfarticolo 7, comma 6, D.Lgs n. 167/2011 abroga esplicitamente:
. .la Legge 19 gennaio 1955, n. 25;
. gli articoli 21 e 22 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56;
. lfarticolo 16 della Legge 24 giugno 1997, n. 196;
. gli articoli da 47 a 53 del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276.
Il nuovo testo unico presenta tre tipologie di apprendistato:
. .per la qualifica e per il diploma professionale, rivolto ai giovani tra 15 e 25 anni,
che possono conseguire, lavorando, una qualifica triennale o un diploma
professionale quadriennale;
. professionalizzante o contratto di mestiere, rivolto ai giovani tra 18 (17 qualora i
soggetti siano in possesso di una qualifica professionale) e 29 anni;
. di alta formazione e di ricerca, anchfesso rivolto ai giovani tra 18 (17 qualora i
soggetti siano in possesso di una qualifica professionale) e 29 anni al fine di
conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post]universitari e per la
formazione dei giovani ricercatori per il settore privato.
Per quanto attiene nello specifico al contratto di apprendistato professionalizzante o
di mestiere e espressamente previsto che la definizione delle qualifiche contrattuali
sia prevista dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi.
La contrattazione e inoltre competente a definire
. in base allfeta dellfapprendista e del tipo di qualificazione professionale da
conseguire,
. la durata e le modalita di erogazione della formazione per lfacquisizione delle
competenze tecnico]professionali e specialistiche.
La formazione gspecialisticah, nellfambito del contratto di apprendistato
professionalizzante o di mestiere e espressamente delegata alla contrattazione
collettiva che ne disciplina le modalita in aderenza con le peculiarita professionali
richieste dal settore gmerceologicoh di appartenenza in funzione dei profili
professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale.
Dal 26 aprile 2012 il contratto di apprendistato professionalizzante potra
essere instaurato solo nei settori in cui la contrattazione collettiva
(interconfederale o di categoria) avra recepito il nuovo Testo unico.
Al riguardo si fornisce lfelenco degli accordi stipulati finora in materia di apprendistato
sulla base del nuovo Testo Unico.
CCNL DATA ACCORDO DI RINNOVO
STUDI PROFESSIONALI 29 novembre 2011
COOPERATIVE SOCIALI 16 dicembre 2011
CINEMATOGRAFIA PRODUZIONE 21 dicembre 2011
TERZIARIO CONFCOMMERCIO 24 marzo 2012
FORMAZIONE PROFESSIONALE 27 marzo 2012
LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE 05 aprile 2012
GOMMA PLASTICA INDUSTRIA 12 aprile 2012
TURISMO 17 aprile 2012
In data 18 aprile 2012, CONFINDUSTRIA e le OO.SS. CIGL, CISL e UIL hanno
sottoscritto un Accordo Interconfederale di recepimento della nuova
disciplina dellfapprendistato, disciplinata dal D.Lgs n. 167/2011. Tale accordo
rende possibile la stipula di contratti di apprendistato professionalizzante o
contratto di mestiere a partire dal 26 aprile 2012 in tutti i settori
dellfindustria in attesa che i singoli CCNL recepiscano la nuova disciplina.
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